Faq sugli elementi essenziali e facoltativi del contratto di prestito tra privati
In questa pagina abbiamo pubblicato tutte le informazioni e le relative faq cioè le domande più frequentemente chieste e richieste da chi si vorrebbe e/o si appresta a chiudere un contratto di prestito tra privati mediante la redazione di una scrittura privata formulata dalle parti. Per rendere più chiare le faq abbiamo diviso le risposte alle medesime in elementi essenziali del contratto di prestito e che quindi non possono mancare pena la invalidità dello stesso, ed elementi facoltativi i quali sono delle clausole e/o dei fatti accessori che possono anche mancare. Iniziamo con i primi: gli elementi essenziali del contratto di prestiti tra privati. Tra questi, importanza primaria ha la intestazione di finanziamento ex art. 1813 e ss cc. cioè quella di mutuo. Infatti, quello che rende legalmente possibile il credito fra privati è proprio il predetto articolo del codice civile il quale prevede espressamente la possibilità che una parte possa "consegnare" ad un'altra una "quantità di denaro" con l'obbligo della restituzione, senza specificare la natura (privata, societarià, pubblica) del finanziatore: ergo, se così non fosse non si spiegherebbero i prestiti "peer to peer" o prestiti 2.0 fatti in rete con l'ausilio di alcuni siti, i quali fanno incontrare o mediano comuni cittadini. Un altro dei requisiti obbligatori è non tanto la determinazione degli interessi, ma quanto il fatto di non sforare i tassi fissati dalla legislazione antiusura (cfr. rilevazione tassi antiusura) la quale, all'art 1815 cc., pone come non dovuti gli stessi oltre che essere considerati come reato. Questi sono gli elementi essenziali che non debbono assolutamente mancare in un contratto di prestito, pena la non validità totale nel primo caso o la invalidità degli interessi nel secondo. Ora le clausole o elementi facoltativi o accessori.
Tra gli elementi o fatti facoltativi vi è quello della registrazione. Il quesito è: il contratto di prestito andrà registrato ? Orbene, la registrazione della scrittura privata in linea generale non va registrata. L'utilità della registrazione del contratto di prestito è data dal fatto di dare una data certa al documento: pensate che neanche i contratti di prestiti erogati dalle banche sono registrati. Il problema si pone in caso di futura insolvenza del debitore e qualora ci siano diversi creditori: chi ha registrato il contratto ha un privilegio nell'essere soddisfatto prima. Idem per quanto riguarda la autenticazione della firma: cioè non è necessario autenticare la sottoscrizione del contratto nè da parte di un Notaio nè da altro un Pubblico Ufficiale. Anche la redazione dell'atto non necessità dell'intervento di un professionista, anche se consigliamo di rivolgersi a questo, ad es. un Avvocato, se il finanziamento è di ingente importo. Noi, a tal fine, ne abbiamo predisposto uno liberamente utilizzatile con le opportune modifiche del caso presso contratto o scrittura privata di prestito tra privati. Poi, è possibilè finalizzare il prestito, cioè condizionarlo a favore di un certo acquisto e/o servizio con la previsione che se i soldi verrano impiegati diversamente vi sarà la risoluzione del contratto: esempio, "... a condizione che si usi la somma per pagare un apparecchio dentale entro il ...". Ancora, le parti possono prevedere una iscrizione ipotecaria a favore del creditore accesa a garanzia del prestito ovvero la garanzia di una terza persona ma in questo caso vi deve essere la firma del terzo garante. Altre ancora sono le clausole che possono essere inserite nel contratto de quo, tra queste accenniamo le seguenti e più ricorrenti: la risoluzione del contratto se non si pagano un tot di rate; la cessione da parte del creditore; l'accollo da parte di un terzo e se esso liberi o meno il debitore originario. Concludiamo con quella che è forse la domanda più importante che si pone il finanziatore: che validità legale ha un contratto di prestito concluso tra privati ? Cioè, che posso fare se il debitore un giorno smette di pagare ? Beh, è semplice. La scrittura privata di prestito, come tutti i contratti regolarmente conclusi, che abbiano le condizioni minime richieste dalla legge nonchè delle clausole legittime, può essere impugnato davanti ad un Tribunale italiano, anche se l'idea non è proprio allettante visti i tempi della giustizia (con la "g" minuscola) italiana... ma questo è un'altro discorso.
|